STATUTO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLE FABBRICERIE D'ITALIA
Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata
È costituita l'"ASSOCIAZIONE DELLE FABBRICERIE D'ITALIA",
associazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice
civile.
L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto
o dalle norme di legge. L'Associazione non ha scopo di lucro.
Art. 2 - Sede
La sede legale dell'Associazione sarà ubicata presso la sede del Presidente
in carica.
Art. 3 - Soci
Possono iscriversi all'Associazione gli Enti come definiti dall' art. 15 legge
27/05/1929 n. 848, regolate dall'art. 72 legge 20/05/1985 n. 222 e D.P.R.
13/02/1987 n. 33 e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominate
più semplicemente "Fabbricerie", formulando la domanda scritta
da far pervenire, a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo che
delibererà in merito.
Ogni associato può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione
scritta da effettuarsi entro il 30 giugno dell'esercizio in corso con decorrenza
che avrà efficacia a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Sono soci fondatori coloro che firmano l'atto costitutivo della Associazione
e costituiscono l'Associazione di cui all'art. 1 del presente statuto.
Art. 4 - Finalità
Le finalità dell'Associazione sono:
- rappresentare gli interessi delle Fabbricerie interessate favorendone la
crescita ed il progresso, interagendo con la Conferenza Episcopale Italiana
e altre Istituzioni Religiose Nazionali, con enti pubblici nazionali ed internazionali,
le Regioni, le Prefetture, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio,
le organizzazioni di categoria imprenditoriale e sindacale, previdenziali
ed assicurative;
- approfondire le tematiche generali degli enti associati, organizzando e
favorendo risoluzioni comuni;
- offrire consulenza specifica, assicurativa, legale, tecnica, amministrativa,
fiscale, finanziaria e organizzativa agli associati;
- promuovere iniziative amministrative e legislative atte ad adeguare la realtà
giuridica alle mutate esigenze della società;
- organizzare corsi di formazione manageriale e tecnico-professionale, per
il personale degli associati, mirati al superamento della burocratizzazione,
al miglioramento dell'impostazione gestionale, all'arricchimento delle competenze;
- intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati
ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni
e quanti altri operino nel campo della tutela, valorizzazione e promozione
della cultura e dell'arte;
- favorire dibattiti e progetti legati alle questioni di categoria, anche
attivando la costituzione di gruppi di lavoro.
Art. 5 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Fabbricerie iscritte all'Associazione
o da loro delegati;
- il Consiglio direttivo, è composto da un minimo di 5 e da un massimo
di 10 membri compreso il Presidente, nominati tra membri degli organi delle
Fabbricerie socie; la cessazione dalla carica nella Fabbriceria comporta la
cessazione dal Consiglio Direttivo. La prima Assemblea delibererà sulla
sostituzione del consigliere decaduto; il sostituto durerà in carica
per il periodo della durata in carica degli altri membri del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio sia composto da un numero maggiore di 7 membri, è
legalmente costituito con la presenza di almeno 4 membri.
Il funzionamento del Consiglio direttivo è oggetto di separata regolamentazione
con approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea può nominare un Presidente
onorario.
Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo ed il Segretario, nominato
dallo stesso Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi componenti, durano
in carica tre anni e sono rieleggibili; essi prestano la loro opera gratuitamente
salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
Non può rivestire cariche all'interno degli organi dell'Associazione
chi ha rapporti di interesse proprio o del coniuge o di parenti o affini fino
al quarto grado, oppure indiretti, anche tramite ditte o società, con
l'Associazione.
Art. 6 - Assemblea
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- la nomina dei membri del Consiglio direttivo, previa determinazione del
numero;
- la nomina, tra i consiglieri, del Presidente dell'Associazione e di uno
o due Vice Presidenti dell'Associazione e può nominare un Presidente
onorario;
- approva il bilancio;
- delibera, col voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi
dei soci, sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio direttivo;
- fissa l'ammontare delle quote sociali;
- avalla gli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Direttivo.
Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti, fuorché
quelle di modificazione statutaria e di decadenza degli organi rappresentativi
per
le quali è necessaria la presenza della maggioranza qualificata dei
due terzi dei soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.
In seduta straordinaria l'Assemblea è convocata:
- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti
effettivi del Consiglio direttivo;
- su richiesta di almeno un terzo degli enti associati.
In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia la presenza
degli associati.
Art. 7 - Presidente
Al Presidente sono attribuiti i seguenti incarichi:
- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- provvede agli atti amministrativi e contabili necessari.
Nei casi di legittimo impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte
pro-tempore dal Vice Presidente più anziano per età.
Art. 8 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
- redige gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
- esegue le deliberazioni Assembleari;
- approva l'ammissione dei nuovi soci;
- nomina il Segretario;
- predispone il bilancio dell'Associazione;
- da' erogazione alle previsioni di spesa;
- accoglie le istanze degli associati, al fine di proporre ed adottare strumenti
e soluzioni;
- stabilisce gli indirizzi programmatici da sottoporre all'Assemblea;
- stabilisce l'ubicazione delle riunioni dell'Assemblea.
Il Consiglio si riunisce di regola ogni trimestre, e in ogni caso su proposta
del Presidente o su sollecitazione di almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 9 - Attività di formazione
Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4, ritenendo fondamentale
per l'Associazione l'attività di formazione, approfondimento e di studio,
può essere costituita una Commissione tecnica permanente nominata dal
Consiglio Direttivo che collaborerà con il Consiglio e il Presidente.
I membri di tale Commissione potranno anche essere esterni.
Art. 10 - Presidente onorario
L'Assemblea può provvedere a nominare un Presidente onorario.
È membro di diritto del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art. 11 - Articolazione territoriale
L'Associazione al fine di espletare la propria attività, può
organizzarsi in
sezioni regionali cui fanno riferimento i soci.
Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo
restando l'obbligo di accettare gli scopi ed i fini dell'Associazione e che
le attività svolte a livello locale debbono considerarsi integrative
di quelle
nazionali.
Art. 12 - Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell'Associazione sono rappresentati:
- dalle quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea;
- da erogazioni liberali, contributi e oblazioni pubbliche e private;
- dai proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- da eredità, donazioni e lasciti.
Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti
con la specifica destinazione all'Associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 13 - Bilancio
L'esercizio finanziano coincide con l'anno solare.
Il bilancio consuntivo, entro il mese di aprile, è sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea a cura del Consiglio direttivo, accompagnato dalla relazione
del Presidente.
Nel mese di novembre sarà presentato all'Assemblea il bilancio preventivo.
Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la
maggioranza dei tre quarti dei soci.
In tal caso l'Assemblea determina la destinazione pro-quota delle eventuali
attività patrimoniali e finanziarie risultanti alle Fabbricerie socie.
Art. 15 - Norme transitorie e di prima applicazione
I soci fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nominano il Consiglio
Direttivo e al suo interno il Presidente ed il od i Vice Presidenti.
Sono altresì considerati soci fondatori le Fabbricerie che faranno
pervenire al Consiglio Direttivo la domanda di adesione, a mezzo lettera raccomandata
entro il 30/09/2005.
Letto, approvato e sottoscritto.